Titolo II

Art. 11

In vigore dal 13 feb 1962
Alle operazioni inerenti al Fondo autonomo provvede, con separata gestione, il Mediocredito, in conformità delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato, nella composizione ridotta prevista dall' della legge, e divenute esecutive a mente dell'. Il Mediocredito collabora con l'I.C.E. per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-11

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