Titolo II

Art. 12

In vigore dal 13 feb 1962
La gestione del Fondo autonomo, tenuta dal Mediocredito per conto dello Stato, è disciplinata dalle convenzioni da stipularsi ai sensi dell' della legge. Il Mediocredito presenta per ogni esercizio il rendiconto della gestione al Comitato che ad essa sovraintende, il quale, previ i necessari riscontri, si pronuncia sul rendiconto stesso, trasmettendolo quindi al Ministro per il tesoro per la conseguente approvazione, a norma del secondo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-12

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Art. 12 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo