Titolo II
Art. 12
12 / 57In vigore dal 13 feb 1962
La gestione del Fondo autonomo, tenuta dal Mediocredito per conto dello Stato, è disciplinata dalle convenzioni da stipularsi ai sensi dell' della legge.
Il Mediocredito presenta per ogni esercizio il rendiconto della gestione al Comitato che ad essa sovraintende, il quale, previ i necessari riscontri, si pronuncia sul rendiconto stesso, trasmettendolo quindi al Ministro per il tesoro per la conseguente approvazione, a norma del secondo comma dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-12