Titolo V

Art. 33

In vigore dal 13 feb 1962
Per i rischi cui fa riferimento la lettera a) dell' della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve adempiere, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, a quanto stabilito dall'. Per i rischi cui fa riferimento la lettera b) dell' della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione o l'entità del danneggiamento delle attrezzature e dei macchinari dei cantieri allestiti all'estero e delle opere eseguite all'estero, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare i materiali. Nel caso di sospensione o revoca di commessa, l'assicurato è tenuto anche a provare di aver esercitano le possibili azioni necessarie per dare corso al contratto e per proseguirne l'esecuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-33

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