Titolo V

Art. 32

In vigore dal 13 feb 1962
L'assicurazione dei crediti che le imprese concedono nella esecuzione dei lavori all'estero, prevista dalla lettera a) dell' della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'. L'assicurazione relativa, all'esecuzione di lavori all'estero, prevista dalla lettera b) dell' della legge, ha effetto, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, dal giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva la concessione della garanzia nei termini e nelle forme di legge, a meno che dal contratto intervenuto tra l'impresa e il committente si desunta una data posteriore per la decorrenza della copertura dei rischi. In ordine agli oneri derivanti dai lavori previsti uno ai primo stato di avanzamento, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui i lavori stessi siano stati iniziati. A tal fine, l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivi inizio, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza. All'assicurazione relativa ai contratti per la sola esecuzione di studi e di progettazioni contemplata dal quarto comma dell' della legge, si applica il disposto del secondo comma del presente articolo. La durata delle relative garanzie non può superare i quattro anni, con decorrenza dalla firma del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-32

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Art. 32 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo