Titolo V
Art. 28
In vigore dal 13 feb 1962
Le garanzie, di cui alle lettere a) e b) dell' della legge, possono essere concesse anche indipendentemente l'una dall'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-28