Titolo V

Art. 28

In vigore dal 13 feb 1962
Le garanzie, di cui alle lettere a) e b) dell' della legge, possono essere concesse anche indipendentemente l'una dall'altra.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-28

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