Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 13 feb 1962
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: 1) per l'assicurazione di cui alla lettera a) dell'articolo i della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate; 2) per l'assicurazione di cui alla lettera b) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura ed al valore dei prodotti costituiti in deposito nella loro giacenza massima. Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito, a norma dell', dovrà essere corrisposta all'atto della stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia; le rimanenti quote di premio saranno corrisposte all'atto dell'emissione delle relative appendici di polizza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-23

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Art. 23 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo