Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 13 feb 1962
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell' della legge, in ordine ad operazioni di deposito all'estero di prodotti nazionali da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che le imprese medesime abbiano precisato e documentato le modalità che regolano dette operazioni.
Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-19