Titolo III

Art. 15

In vigore dal 13 feb 1962
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno come segue: a) per l'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate; b) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 4 dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare della quota assicurata: c) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7 dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura e al prezzo della fornitura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-15

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