Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 13 feb 1962
La garanzia, di cui alla lettera a) dell' della legge, può essere data soltanto ove sia stata concessa la garanzia di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Nel contratto di assicurazione dovrà essere indicato l'importo presunto dei crediti complessivi oggetto della garanzia, in rapporto alla quantità dei prodotti costituiti in deposito ed alla loro possibile reintegrazione, secondo quanto indicato in polizza ai fini dell', nonché la durata minima e massima delle dilazioni di pagamento.
Con apposite appendici di polizza sarà dato atto delle singole decorrenze di rischio in base all'importo effettivo dei relativi crediti ed a quanto previsto dal secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-20