Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 13 feb 1962
La garanzia, di cui alla lettera a) dell' della legge, non può superiore l'85 per cento del valore dei crediti concessi nella vendita delle merci depositate.
È vietata l'assicurazione, presso qualsiasi assicuratore, della quota, del 15 per cento del valore del credito stabilita dal primo comma dell' della legge.
In caso di violazione di tale divieto si applica il disposto dell'.
La quota di garanzia relativa ai prodotti depositati all'estero di cui alla lettera b) dell', della legge non può superare il 65 per cento del loro valore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-22