Titolo III

Art. 17

In vigore dal 13 feb 1962
Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) dell', della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo, è tenuto a provare che l'insolvenza del debitore è dovuta agli eventi di cui ai numeri suddetti e a dimostrare di avere fatto quanto possibile per il recupero del credito e per assicurarne in futuro il pagamento. Nel caso previsto dal n. 4) dell' della legge, l'assicurato è parimenti tenuto a provare di aver esercitato le possibili azioni necessarie per dare corso al contratto o per proseguirne l'esecuzione. Nel caso previsto dal n. 5) dell' della legge, l'assicurato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciate dai componenti uffici, attestanti che l'incasso lire è ritardato da oltre sei mesi, a termine del quinto comma dell' della legge, per difficoltà di trasferimento valutario. Nel caso previsto dal n. 6) dell' della legge l'assicurato è tenuto a dimostrare di aver dato corso alle possibili azioni necessarie per ottenere il pagamento del credito assicurato, nascente dalla regolare esecuzione della fornitura, e per evitare la perdita dei diritti nei quali dovrà, surrogarsi l'I.N.A. ai sensi dell'art. 64. Nel caso previsto dal n. 7) dell' della legge, l'assicurato è tenuto a provare le sopravvenute circostanze di carattere generale che abbiano influito sul costi di produzione, precisando, sulla base di idonea documentazione, le variazioni percentuali, in più o in meno, verificatesi negli elementi di costo già comunicati ai sensi dell'ultimo comma dell' e che siano stati accettati, dal Comitato ai sensi della lettera h) dell'. Tali variazioni debbono essersi verificate nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell'espletamento della fornitura, se posteriore a quella di esecutività della relativa delibera di concessione di garanzia, o tra questa ultima data, se quella di inizio sia ad essa anteriore, e la data di avvenuto espletamento della fornitura stessa. Sono prese in considerazione le variazioni soltanto se comportino un aumento complessivo di costi di produzione superiore al 5 per cento. L'assicurato deve anche comunicare all'I.N.A. la data di ultimazione dei lavori della fornitura; la successiva spedizione deve essere provata mediante i documenti di spedizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-17

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