Titolo III

Art. 16

In vigore dal 13 feb 1962
L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell' della legge, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per il rilascio di cambiali e per l'accettazione di tratte o per il rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per la consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura. Per il rischio di cui al n. 4) dell' della legge, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. A tale fine l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivo inizio, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza. Per il rischio di cui al n. 7) dell' della legge, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura, nè gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-16

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Art. 16 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo