Titolo I
Art. 3
In vigore dal 13 feb 1962
Il Comitato provvede, nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ministeriali, a quanto possa riuscire utile al buon andamento delle gestioni cui sovraintende, vigila sull'operato degli enti gestori, esprime, a richiesta dei competenti organi ministeriali, parere in materia concernente direttamente od indirettamente le gestioni medesime e cura in particolare gli adempimenti indicati negli articoli che seguono.
Ai lavori del Comitato e dei Sottocomitati, costituiti in seno ad esso a norma di legge, possono partecipare, insieme con i componenti effettivi, anche i relativi sostituti. Costoro, però, quando partecipano insieme con i componenti effettivi non hanno diritto di voto. Possono altresì partecipare a tali lavori con funzioni consultive anche persone esperte nelle singole materie in discussione. Gli esperti sono nominati e revocati con delibera del Comitato, in casi urgenti, possono essere invitati dal presidente o dal vice presidente, salva ratifica da parte del Comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-3