Titolo II
Art. 8
In vigore dal 13 feb 1962
All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge, provvede, con separata gestione, l'I.N.A., in conformità delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato e divenute esecutive a mente dell'.
L'I.N.A. collabora con l'I.C.E. per l'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione e per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-8