Titolo I

Art. 2

In vigore dal 13 feb 1962
Il Comitato ha sede presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E. L'I.C.E., in base alla convenzione stipulata con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell' della legge, provvede al servizio di segreteria del Comitato, d'intesa con l'istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A., per la istruttoria delle domande di assicurazione, di riassicurazione e per l'assunzione e la gestione delle garanzie assicurative, nonché, d'intesa con l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito, per le operazioni del Fondo autonomo. Il Comitato designa tre segretari, rispettivamente per le questioni d'ordine tecnico-commerciale, per quelle d'ordine amministrativo ed assicurativo, e per quelle attinenti alle operazioni del Fondo autonomo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-2

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