Titolo I
Art. 7
In vigore dal 13 feb 1962
Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro entro tre giorni, non festivi, dalla loro adozione. Esse diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla data dell'adunanza in cui sono state adottate, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero, o ancor prima, se alla segreteria del Comitato pervenga l'esplicita approvazione ministeriale.
Il Ministero del tesoro può, entro il termine di cui al precedente comma, formulare le sue osservazioni in ordine a qualsiasi deliberazione del Comitato.
Le disposizioni del primo comma dell' e del presente articolo si applicano anche al Sottocomitato, delegato dal Comitato, ai sensi dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-7