Titolo II

Art. 9

In vigore dal 13 feb 1962
La gestione delle garanzie assicurative è disciplinata dalla convenzione stipulata dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A., ai sensi del primo comma dell' della legge. I premi riscossi sono versati dall'I.N.A. nel conto speciale ad esso intestato presso la Tesoreria centrale a norma del secondo comma dell' della legge. Alle spese della gestione, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A. e con l'I.C.E., ed al pagamento degli indennizzi, l'I.N.A. provvede con le disponibilità esistenti nel conto di cui al precedente comma o, in caso di insufficienza, a norma dell' della legge 17 febbraio 1961, n. 68, con il fondo di garanzia, di cui all' della legge, e con le somme da anticiparsi dal Fondo autonomo, ai sensi dell' della legge. L'I.N.A. presenta trimestralmente il rendiconto della gestione al Comitato, il quale provvede in conformità con la lettera p) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-9

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