Titolo VI
Art. 36
In vigore dal 13 feb 1962
Gli istituti o le aziende di credito, di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, che intendano concludere accordi con Stati, enti od imprese pubblici o privati di Paesi esteri, per la concessione dei crediti di cui alle lettere b) e c) dell' della legge, sono tenuti a chiedere, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero. La stessa autorizzazione deve essere chiesta qualora gli istituti o le aziende di credito predetti intendano preventivamente regolare, mediante apposite convenzioni con lo Stato importatore od enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore, le condizioni ed impegni per l'assunzione a fermo o la concessione di finanziamenti, ai sensi della lettera a) dell' della legge, in ordine ai titoli obbligazionari esteri ivi contemplati, una volta che questi siano venuti in possesso degli operatori italiani.
Le richieste di cui al comma precedente debbono specificare i principali elementi delle condizioni che si intendano stipulare, nonché le relative modalità di esecuzione.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono concesse dal Ministero del commercio con l'estero nei casi di cui alla lettera a) dell' della legge: dal Ministero del commercio con l'estero sentito il Ministero del tesoro nei casi di cui alle lettere b) e e>
dell', e qualora la durata dei titoli previsti alle lettere a), b) e c) superi i dieci anni, con l'osservanza del penultimo comma dell' della legge. Dette autorizzazioni possono altresì contenere un affidamento di massima per la successiva concessione delle autorizzazioni all'esportazione da effettuare nel quadro delle convenzioni di credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-36