Titolo VI
Art. 38
In vigore dal 13 feb 1962
I titoli obbligazionari di speciale serie di cui alla lettera c) dell' della legge, sono emessi previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e debbono in ogni caso contenere l'indicazione dell'autorizzazione ministeriale di cui allo o del decreto di cui all' della legge.
I predetti titoli vengono rimborsati a scadenza fissa in base ad un piano di ammortamento - da riportarsi su ogni singolo titolo - analogo a quello del finanziamento concesso all'estero come alla lettera c) dell' della legge; le date di rimborso e di corresponsione interessi del prestito obbligazionario possono tuttavia essere posticipate di 35 giorni rispetto a quelle del finanziamento estero; i titoli stessi sono frazionabili.
I pagamenti alle singole imprese italiane, ai sensi della lettera c) dell' della legge, sono effettuati mediante corresponsione alle stesse di un numero proporzionale di obbligazioni, per ciascuna scadenza non ancora maturata della serie speciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-38