Titolo VI

Art. 37

In vigore dal 13 feb 1962
I titoli rappresentativi di cui alla lettera b) dell' della legge possono essere al portatore o nominativi e debbono contenere: 1) la denominazione e la sede dell'istituto od azienda di credito che emette il titolo, con l'indicazione del capitale versato; 2) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui all'; 3) la descrizione dei gruppi di valori o titoli pubblici o privati ivi rappresentati, con l'indicazione dell'ammontare degli stessi, del valore nominale di ciascuno, del saggio degli interessi e degli ammortamenti, nonché delle garanzie previste dalla legge 4) l'indicazione della quota di detti titoli o valori incorporata nel titolo rappresentativo; 5) gli estremi della polizza di assicurazione che copre i valori e titoli esteri ai sensi del n. 2) dello della legge, salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli enti emittenti possono eventualmente emettere titoli rappresentativi di uno stesso gruppo di valori o titoli esteri anche in due distinte serie, delle quali l'una a fronte della quota coperta da assicurazione e l'altra a valere sulla quota non assicurata. Qualora gli enti emittenti si avvalgano di tale facoltà, il titolo rappresentativo deve recarne menzione ed indicare altresì se lo stesso appartenga all'una o all'altra serie. Gli enti emittenti i titoli di cui alla lettera b) dello della legge conservano la titolarità dei diritti inerenti ai titoli o valori esteri rappresentati, che debbono gestire, con la diligenza di cui all'art. 1176 del Codice civile, per conto dei portatori od intestatari dei titoli rappresentativi. Gli enti emittenti conservano altresì l'esercizio dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati con l'I.N.A. a norma dell' della legge. I titoli rappresentativi debbono essere presentati agli enti emittenti per il pagamento delle rate capitali ed interessi dei titoli o valori esteri rappresentati, dopo 35 giorni dalle scadenze di dette rate. Qualora, all'atto della, presentazione dei titoli rappresentativi, non fosse ancora avvenuto l'incasso delle rate da parte degli enti emittenti, questi ultimi ne daranno notizia al presentatore del titolo e promuoveranno nei termini di legge la procedura per la liquidazione del relativo indennizzo, nel caso in cui il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-37

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Art. 37 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo