Titolo VI

Art. 43

In vigore dal 13 feb 1962
Nel contratto di assicurazione stipulato con una impresa italiana relativamente ai titoli di cui alla lettera a) dell' della legge dovranno essere specificati la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli obbligazionari che l'impresa sia stata autorizzata a ricevere in pagamento, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale. In ogni caso, la quota di garanzia non potrà superare l'85 per cento dell'ammontare dei titoli assicurati, applicando, per la residua quota del 15 per cento, il disposto dell'. A richiesta di qualsiasi portatore del titolo assicurato prima della scadenza e contro presentazione dello stesso, l'I.N.A. è tenuto a far risultare sul titolo - eventualmente mediante apposito foglio di allungamento - gli estremi della garanzia assicurativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-43

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