Titolo VI
Art. 47
In vigore dal 13 feb 1962
Il portatore del titolo assicurato ai sensi dell', per aver diritto all'indennizzo, è tenuto a provare il mancato incasso; il Comitato provvederà ad accertare se il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti dall' della legge.
L'istituto od azienda di credito assicurata, ai sensi dell', per aver diritto all'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall', salva, nell'ipotesi dei titoli di cui alla lettera a) dell' della legge, la applicazione del disposto del comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-47