Titolo VI

Art. 47

In vigore dal 13 feb 1962
Il portatore del titolo assicurato ai sensi dell', per aver diritto all'indennizzo, è tenuto a provare il mancato incasso; il Comitato provvederà ad accertare se il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti dall' della legge. L'istituto od azienda di credito assicurata, ai sensi dell', per aver diritto all'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall', salva, nell'ipotesi dei titoli di cui alla lettera a) dell' della legge, la applicazione del disposto del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-47

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Art. 47 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo