Titolo VII

Art. 51

In vigore dal 13 feb 1962
Le garanzie assicurative, di cui ai precedenti titoli, non possono in nessun caso avere effetto se non siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti nelle condizioni generali e particolari di polizza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-51

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