Titolo VII
Art. 54
In vigore dal 13 feb 1962
L'I.N.A., dopo effettuato il pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro inerente ad uno qualsiasi dei rischi indicati nell' della legge e coperti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, è surrogato all'assicurato o ai terzi aventi diritto per quanto ad essi in corrispondenza possa spettare nella valuta originaria. Saranno in conseguenza attribuiti in proprietà all'I.N.A., per conto dello Stato, sin dal momento del pagamento dell'indennizzo, con precedenza su ogni altro creditore, gli importi comunque corrisposti, dopo il pagamento dell'indennizzo medesimo, dal committente, dai garanti o da altri, nonché le somme recuperate o trasferite o comunque percepite per effetto di ogni altro realizzo conseguite al titolo della rata indennizzata ovvero a titolo di risarcimento del danno sofferto.
Nel caso in cui al pagamento dell'indennizzo avessero concorso anche altre imprese di assicurazione, tutti gli importi come sopra recuperati saranno ripartiti tra l'I.N.A. e le altre imprese in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-54