Titolo VII

Art. 57

In vigore dal 13 feb 1962
È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1958, n. 1276, salvo il disposto del primo comma dell' della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 68. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-57

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Art. 57 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo