Titolo VII
Art. 57
57 / 57In vigore dal 13 feb 1962
È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1958, n. 1276, salvo il disposto del primo comma dell' della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-57