Titolo VII

Art. 53

In vigore dal 13 feb 1962
L'assicurato è tenuto a denunciare all'I.N.A. ogni altro contratto di assicurazione collaterale, inerente allo stesso oggetto, entro dieci giorni dalla sia stipulazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-53

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