Titolo VII
Art. 53
In vigore dal 13 feb 1962
L'assicurato è tenuto a denunciare all'I.N.A. ogni altro contratto di assicurazione collaterale, inerente allo stesso oggetto, entro dieci giorni dalla sia stipulazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-53