Titolo VI
Art. 48
In vigore dal 13 feb 1962
In caso di sinistro, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, decurtato della eventuale quota lasciata a carico dell'assicurato, viene indennizzato nel limite del rapporto tra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della eventuale quota a carico dell'assicurato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-48