Titolo VI

Art. 46

In vigore dal 13 feb 1962
Le assicurazioni di cui agli non hanno effetto prima del momento in cui i crediti assicurati siano stati resi liquidi. I crediti assicurati sono considerati liquidi: a) per i titoli, di cui alla lettera a) dell' della legge, dalla loro consegna all'impresa italiana o a chi per essa; b) per i titoli o valori esteri, di cui alla lettera b) dell' della legge, dalla loro consegna all'istituto od azienda di credito; c) per i finanziamenti, di cui alla lettera c) dello della legge, dal rilascio di titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito - previsti nelle convenzioni di credito - da parte degli enti od imprese esteri finanziati; d) nelle ipotesi di cui all' della legge, con le stesse modalità previste nelle precedenti lettere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-46

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