Titolo VI
Art. 46
In vigore dal 13 feb 1962
Le assicurazioni di cui agli non hanno effetto prima del momento in cui i crediti assicurati siano stati resi liquidi.
I crediti assicurati sono considerati liquidi:
a) per i titoli, di cui alla lettera a) dell' della legge, dalla loro consegna all'impresa italiana o a chi per essa;
b) per i titoli o valori esteri, di cui alla lettera b) dell' della legge, dalla loro consegna all'istituto od azienda di credito;
c) per i finanziamenti, di cui alla lettera c) dello della legge, dal rilascio di titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito - previsti nelle convenzioni di credito - da parte degli enti od imprese esteri finanziati;
d) nelle ipotesi di cui all' della legge, con le stesse modalità previste nelle precedenti lettere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-46