Titolo VI

Art. 49

In vigore dal 13 feb 1962
I titoli sui quali il Mediocredito è autorizzato ad operare ai sensi dell' della legge sono comprensivi anche dei titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito - previsti nelle convenzioni di credito - rilasciati agli istituti od aziende di credito di - cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, dagli enti od imprese esteri finanziati in dipendenza delle operazioni di cui agli della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-49

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Art. 49 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo