Titolo VII
Art. 52
In vigore dal 13 feb 1962
Il premio è unico, salvo il caso previsto dal secondo comma dell' e della lettera b) del primo comma dell', e va pagato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato.
Nel caso in cui il Comitato consenta che il premio sia pagato in più rate, la prima rata non può essere inferiore al quarto del premio complessivo, e sulle altre rate è dovuto l'interesse legale.
Nella determinazione del premio si tiene anche conto della maggiore o minore durata dell'intervallo di tempo tra la concessione della garanzia e l'effettiva entrata in rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-52