Titolo VII
Art. 55
In vigore dal 13 feb 1962
Ai fini dell'applicazione della legge e delle presenti norme di esecuzione, possono essere disposti, in ogni tempo, accertamenti d'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-55