CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 28
PREAVVISO
In vigore dal 8 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuato non a termini dell' e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante i seguenti periodi di preavviso.
- 48 ore lavorative fino a 5 anni di anzianità;
- 88 ore lavorative da oltre 5 anni a 10 anni di anzianità;
- 120 ore lavorative oltre 10 anni di anzianità.
Se la disdetta del rapporto di lavoro è data dall'operaio, i termini di cui sopra saranno ridotti della metà.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il per lodo di ferie.
Per gli operai assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della campagna e quindi della ]i soluzione del rapporto dovrà essere di 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e ciò nel termine massimo consentito dall'avvicendamento dei turni.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
In tal caso, per i lavoratori a cottimo, l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata sulla paga; oraria individuale normale aumentata della, percentuale minima, di cottimo prevista, e calcolata secondo l'.
Il preavviso dovrà avvenire o con lettera o mediante affissione all'albo di fabbrica di elenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-28