CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 31
LIQUIDAZIONE DEI COTTIMI IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, durante l'esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, l'operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell'eventuale utile del cottimo stesso, sino al momento in cui lascia il lavoro, nei casi in cui la liquidazione del cottimo e dell'utile del lavoro sia accettabile.
Ove non lo sia, la liquidazione avverrà quando il cottimo sia ultimato ed in tal caso sarà concesso un acconto non inferiore al corrispondente importo per il lavoro eseguito ad economia maggiorato dalla percentuale minima di cottimo calcolata ai termini dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-31