CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 18

LAVORO A COTTIMO

In vigore dal 8 dic 1960
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi di tale sistema di lavoro uniformati ai principi di legge e delle presenti disposizioni. Ogni tariffa di cottimo deve essere concordata tra Direzione di fabbrica e Commissione Interna e garantire all'operaio di normale capacità lavorativa il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo salariale contrattuale del manovale maggiorato del 28%. Le tariffe di cottimo saranno comunicate agli operai attraverso l'affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguono i cottimi. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria Saccarifera e Distillatoria, si conviene che per gli operai specializzati, qualificati e comuni, che siano chiamati ad eseguire lavori a cottimo propri del manovale, il loro guadagno sarà calcolato nella misura di quello prescritto per il lavoro a cottimo eseguito da quest'ultima categoria. Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; gli sarà poi comunicato, per ogni singolo cottimo, la quantità di lavoro eseguita ed il tempo impiegato dalla sua squadra. Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso del caposquadra perché egli possa sempre computare con facilità ed esattezza il cottimo realizzato. Le tariffe concordate, una volta superato il periodo di assestamento di almeno un mese, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potrà, procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione del tempo che le modifiche stesse avranno determinato. L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di paga. Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo è rimessa, all'esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate (la somma delle rappresentanze delle Organizzazioni del lavoratori costituisce una rappresentanza, unica rispetto a quella dei datori di lavoro) e presieduto da una terza persona designata dalle Organizzazioni stesse. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia che se non risulta, sarà esaminata ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-18

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