CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 20
SOSPENSIONE DEL LAVORO
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di interruzione temporanea della lavorazione saranno compensati con la retribuzione normale giornaliera quegli operai tenuti a disposizione della Direzione all'interno dello stabilimento.
Agli operai tenuti a disposizione fuori dello stabilimento, la Azienda integrerà il trattamento della Cassa Integrazione Salari di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 - qualora ricorrano le condizioni del suo intervento - fino alla concorrenza del 50% della retribuzione normale giornaliera in modo che, in complesso, l'operaio venga comunque a realizzare, per tutto il periodo tenuto a disposizione, il 50% di quanto avrebbe percepito se la sospensione non fosse avvenuta.
Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione con semplice avviso affisso in portineria da parte della Direzione dello Stabilimento 24 ore prima.
Per gli operai retribuiti soltanto a cottimo, il trattamento ai fini di cui sopra sarà uguale alla retribuzione normale percepita dall'operaio comune o a quella relativa alla categoria di provenienza se superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-20