CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 17
PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di passaggio anche temporaneo da una categoria inferiore ad una superiore, la determinazione della nuova, paga individuale di fatto si farà mediante assorbimento fino a concorrenza del nuovo minimo, delle, eventuali maggiorazioni di merito.
Gli incrementi percentuali di anzianità verranno ricalcolati sul nuovo minimo, incluse le quote di variazione della nuova indennità di contingenza secondo la scala mobile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-17