CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 19

MALATTIE ED INFORTUNI

In vigore dal 8 dic 1960
L'operaio ammalato, entro il giorno successivo allo inizio della assenza per malattia, se non osta un giustificato impedimento, deve provvedere ad avvertire la Azienda. L'Azienda avrà facoltà di fare accertare lo stato di salute dell'operaio ammalato da un medico di sua fiducia. In caso di malattia ed infortunio regolarmente accertati, l'operaio con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato avrà diritto alla conservazione del posto per i periodi di tempo di seguito indicati, purchè non si trovi in stato di preavviso per già comunicato licenziamento o dimissioni: a) 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; b) 8 mesi da oltre 5 anni a 15 anni di anzianità; c) 10 mesi oltre i 15 anni di anzianità. Trascorso tale periodo, ove l'Azienda licenzi l'operaio, questi avrà diritto allo stesso trattamento spettantegli in caso di licenziamento non per motivi disciplinari. Agli operai con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato, le Aziende, per i primi tre mesi di cui ai periodi previsti ai precedenti punti a), b) e c), integreranno il trattamento economico percepito dagli operai ammalati ed infortunati, in base alle norme legislative in materia di assistenza malattia ed infortunio vigenti all'entrata in vigore del presente contratto, con un sussidio giornaliero, pari al 25% della, retribuzione normale ad economia, per le giornate nelle quali avrebbero lavorato se fossero stati presenti in servizio. La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'operaio ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una misurazione parziale della capacità lavorativa dell'operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa dell'operaio stesso. Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché all'infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato. Al termine del periodo di invalidità temporanea entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione, prima di riammetterlo in servizio, potrà sottoporlo a visita medica di controllo. I periodi di malattia e della inabilità al lavoro verranno computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, nei limiti di cui al terzo paragrafo. Gli operai infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione normale dell'intera giornata in cui è avvenuto l'infortunio. Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo