CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 21
RECUPERI
In vigore dal 8 dic 1960
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata tra le parti, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si inizi entro i 15 giorni immediatamente successivi alla avvenuta interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-21