CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 23

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 8 dic 1960
Per quanto riguarda la corresponsione della gratifica natalizia le parti fanno riferimento agli Accordi Interconfederali vigenti ed alle norme che a tale riguardo saranno emanate dalle Confederazioni competenti e dagli Organi governativi. Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, in deroga a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21 ottobre 1946, per i lavoratori cottimati - intendendosi per tali coloro che durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - ai fini del computo della gratifica natalizia si terrà conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati. Per contro i lavoratori che, pur lavorando a cottimo non raggiungono durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori di opera ad economia. Per la determinazione dei dodicesimi della gratifica natalizia il periodo di servizio superiore ai 15 giorni vale come mese intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-23

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