CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 27
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 8 dic 1960
Le Organizzazioni degli industriali e dei Lavoratori collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori, nell'ambito delle leggi e dei contratti collettivi regolanti la materia.
Le Aziende, tenuto presente l'interesse generale al perfezionamento professionale degli operai, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi d'istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
Gli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneità, in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi e di primo addestramento, o corsi speciali di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli operai che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente alla Azienda presso la quale lavorano e che prestino la loro opera a più di tre Km. di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l'iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli operai suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso, compatibilmente con le esigenze del servizio.
A tali ciementi verrà riconosciuta la retribuzione normale che in tal modo perderebbero, limitatamente ad un'ora giornaliera.
Del pari le Direzioni dovranno corrispondere le ore perdute e rimborsare le spese agli operai che frequentino corsi di preparazione agli esami di patente per conduttori di caldaie a vapore o per il conseguimento di qualifiche indispensabili per le lavorazioni saccarifere (cuocitori, elettricisti, ecc.) semprechè le Aziende li iscrivano di autorità ai corsi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-27