CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 30
DIMISSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di dimissioni dell'operaio il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sarà riconosciuta allo stesso una indennità di anzianità nelle seguenti aliquote dell'indennità prevista in caso di licenziamento dall' oltre l'integrale liquidazione del Conto individuale della Cassa di Previdenza:
- metà, quando l'operaio non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
- 3/4 quando l'operaio abbia superato i 5 anni di servizio;
- l'intero trattamento previsto dall' quando l'operaio abbia superato i 10 anni di servizio.
All'operaia, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-30