CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 34

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 8 dic 1960
DOVERI DELL'IMPEIGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle ore di servizio. b) dedicare tutta la propria, attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico e non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che comunque possano sviarlo dall'adempimento delle proprie mansioni-; c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Azienda nei confronti di terzi; non trarre profitto a danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-34

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