CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo I
Art. 32
ASSUNZIONE
In vigore dal 8 dic 1960
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
L'assunzione risulterà da atto scritto, nel quale saranno specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria (o gruppo) cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell';
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova, se richiesto dell'Azienda;
5) tutte le altre condizioni che l'Azienda ritenga poi tare a conoscenza dell'impiegato, condizioni che non potranno in nessun modo peggiorare le disposizioni contenute nel presente Contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-32