CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 37
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia chiamato per almeno un mese a compiere mansioni rientranti in categoria (o gruppo) superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile già goduta, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, un assegno temporaneo non inferiore alla differenza tra il minimo stipendiale contratto della categoria (o gruppo) superiore e lo stipendio di fatto percepito - esclusi gli aumenti periodici di anzianità - in quanto tale differenza sussista.
Trascorso un periodo, nel volgere di un anno, di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 3ª categoria A 4), avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o nel gruppo superiore.
Quando si tratti di sostituzione di un altro impiegato per sua assenza temporanea dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e maternità, od aspettativa non motivata da ragioni sindacali, politiche o pubbliche, il passaggio alla categoria o gruppo superiore dovrà avvenire qualora l'assenza del sostituito divenga definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-37