CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 35

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'orario massimo di lavoro per gli impiegati è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. Per ogni ora di lavoro prestata dall'impiegato oltre le 44 e sino alle 48 ore settimanali, l' Azienda corrisponderà all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria dello stipendio mensile di fatto che(si ottiene dividendo detto stipendio per 26 moltiplicato 8. Il trattamento di cui al comma precedente non si applica agli impiegati nel periodo dal 15 luglio al 15 ottobre (per Avezzano nel periodo dal 1 ottobre ad 31 dicembre). L'orario normale di lavoro per gli impiegati addetti ti lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere. Le eventuali ulteriori ore di prestazione fino a 60 ore settimanali saranno compensate con la quota oraria della retribuzione normale. È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesta o custodia, si fa riferimento alla tabella approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657. Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti fa condizione determinate la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'impiegato addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali di cui al primo comma del presente articolo. Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore a quello previsto dal primo e dal quarto comma del presente articolo, questo continuerà ad essere osservato come normale. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione aziendale, la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione aziendale d'accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali. Detto orario sarà esposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-35

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