CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 40
STIPENDIO - RETRIBUZIONI VARIE E MODALITA DI CORRESPONSIONE
In vigore dal 8 dic 1960
A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che:
1) Lo stipendio mensile di fatto dell'impiegato è costituito:
a) dal minimo di stipendio contrattuale di categoria o gruppo di appartenenza;
b) dagli aumenti di merito;
c) dagli aumenti periodici di anzianità di cui all'.
2) La retribuzione normale è costituita:
a) dallo stipendio di fatto come sopra definito al punto 1);
b) dalle quote di variazione della nuova indennità di contingenza, secondo la scala mobile.
3) La retribuzione globale è costituita:
a) dalla retribuzione normale come sopra definita, al punto 2);
b) da tutte le indennità continuative e di ammontare
determinato, dalle concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, nonché dalle eventuali retribuzioni a percentuale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità.
Per la determinazione dello stipendio giornaliero si divide lo stipendio mensile di fatto per 26.
La liquidazione delle competenze mensile deve avvenire ad ogni fine mese.
Nel foglio di liquidazione mensile dovranno essere tenuti distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli elementi costitutivi della retribuzione mensile, all'impiegato dovrà intanto essere corrisposta la parte non contestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-40