CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 44
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 8 dic 1960
L'impiegato per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o Gruppo Aziendale (intendosi per tali il complesso di stabili maggiorazioni percentuali del minimo stipendiale contrattuale relativo alla categoria di appartenenza dell'interessato, nelle misure sotto indicate:
per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° biennio: 5% biennale;
per il 6° 7° e 8° biennio: 7% biennale;
per il 9°, 10° 11° e 12° biennio: 5% biennale;
per il 13° e 14° biennio: 4% biennale.
Nel computo dell'anzianità ai fini di cui sopra dovranno essere detratti gli aumenti periodici già concessi alla data(di sottoscrizione del presente contratto.
Il caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato o l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nella categoria di provenienza.
In caso di nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda o Gruppo aziendale non sarà considerata l'anzianità acquisita, presso il precedente datore di lavoro, salvo patto espresso in contrario convenuto tra le parti.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal mese in cui si compie il biennio di anzianità e verranno calcolati sul minimo di categoria vigente nel mese in cui il biennio di anzianità stessa è stato maturato.
Ad ogni variazione dei minimi stipendiali contrattuali di cui alla tabella allegato B) gli scatti percentuali già riconosciuti saranno ricalcolati sui nuovi minimi ed aggiunti ad essi insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione del nuovo stipendio di fatto;
analogamente l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nelle categorie precedenti verrà ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito minimi tabellari delle categorie stesse.
Al termine di ogni anno solare si effettuerà il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennità di contingenza, secondo la scala mobile, al 31, dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo.
Per gli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 14 giugno 1952, le maggiorazioni percentuali sopra citate dovranno essere calcolate sul minimo stipendiale contrattuale esclusa l'indennità di contingenza in vigore al 1 aprile 1954.
Le quote forfettizzate relative agli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente ai 14 giugno 1952, sono quelle previste dall' del C.C.N.L. 10 agosto 1954.
Per le successive variazioni dei minimi stipendiali contrattuali previste dal 7° comma del presente articolo gli scatti percentuali maturati in data anteriore al 14 giugno 1952, saranno ricalcolati sui nuovi minimi stipendiali contrattuali, escluse le quote di contingenza di cui alla tabella C); analogamente l'importo in cifra degli scatti percentuali acquisiti nelle categorie precedenti verrà ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito i minimi tabellari delle categorie stesse, escluse le quote di contingenza anzidette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-44