CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 43
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 8 dic 1960
L'Azienda corrisponderà una 13, ma mensilità pari alla retribuzione normale mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13, ma mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato; a tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sarà considerato mese intero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-43